IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2024 (I.M.U.)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2024 (I.M.U.)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2024 (I.M.U.)

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024
Per l’anno 2024, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2023, sono state approvate le seguenti aliquote:
  • aliquota 0,59 % abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazione d’imposta pari ad € 200,00
  • aliquota 0,1 % fabbricati rurali ad uso strumentale
  • aliquota 1,00% fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (di cui la quota pari al 0,76% è riservata allo Stato)
  • aliquota 0,81 % terreni agricoli
  • aliquota 1,00 % aree fabbricabili
  • aliquota 1,00 % altri fabbricati (fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti)
  • aliquota 0,95 % unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale
  • aliquota 0,59 % immobili posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi finalità non commerciali di cui all’art. 73 comma 1 lett. c del nuovo T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344) e destinati ad attività assistenziali a favore di persone anziane e/o svantaggiate. Per l’applicazione dell’aliquota agevolata è richiesta la comunicazione del possesso dei requisiti richiesti mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU
  • PAGAMENTO ACCONTO IMU 2024
    Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2024 deve essere effettuato entro il 17 giugno 2024 in misura pari all’imposta dovuta per il primo semestre, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.
    Entro il 17 giugno 2024 è possibile effettuare in un’unica soluzione il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2024.
    PAGAMENTO SALDO IMU 2024
    Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito entro il 16 dicembre 2024, a conguaglio.
    CALCOLO DELL’IMPOSTA
    Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
    L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
    Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  • 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Pagina aggiornata il 29/02/2024

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