A chi è rivolto
Ai coniugi
Ai coniugi
La legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84), “Nuove modalità di separazione personale e di divorzio-Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile Separazioni e divorzi innanzi all'avvocato”.
Ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 162/2014 è possibile per i coniugi di comparire direttamente innazi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune,
previo appuntamento, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Per rendere le dichiarazioni Innanzi all'Ufficiale di Stato Civile è che necessario che:
- non vi siano figli minori
- non vi siano figli portatori di handicap grave
- non vi siano figli economicamente non autosufficienti
- non vi siano patti di trasferimento patrimoniale.
E’ necessario prendere appuntamento con l’ufficio
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
La separazione tra i coniugi ed il successivo divorzio.
La normativa prevede che l’accordo di separazione (prima fase) sia confermato da entrambi i coniugi a distanza di almeno 30 giorni (seconda fase-conferma). Dalla conferma della separazione devono trascorrere almeno 6 mesi prima di procedere con il divorzio, che prevede sempre le due fasi sopra descritte.
All’atto della conclusione dell’accordo per la separazione, dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 tramite PagoPa (anche a mezzo POS presente in ufficio).
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il
matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o
celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.