Verbali di separazione o divorzio in comune

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Verbali di separazione o divorzio in comune


A chi è rivolto

Ai coniugi

Descrizione

La legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84), “Nuove modalità di separazione personale e di divorzio-Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile Separazioni e divorzi innanzi all'avvocato”.

Come fare

Ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 162/2014 è possibile per i coniugi di comparire direttamente innazi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune,

previo appuntamento, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Per rendere le dichiarazioni Innanzi all'Ufficiale di Stato Civile è che necessario che:

- non vi siano figli minori

- non vi siano figli portatori di handicap grave

- non vi siano figli economicamente non autosufficienti

- non vi siano patti di trasferimento patrimoniale.

E’ necessario prendere appuntamento con l’ufficio

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • documento di identità di entrambi i coniugi

Cosa si ottiene

La separazione tra i coniugi ed il successivo divorzio.

Tempi e scadenze

La normativa prevede che l’accordo di separazione (prima fase) sia confermato da entrambi i coniugi a distanza di almeno 30 giorni (seconda fase-conferma). Dalla conferma della separazione devono trascorrere almeno 6 mesi prima di procedere con il divorzio, che prevede sempre le due fasi sopra descritte.

Quanto costa

All’atto della conclusione dell’accordo per la separazione, dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 tramite PagoPa (anche a mezzo POS presente in ufficio).

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il

  matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o

  celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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